Era nell'aria e non ci riferiamo alla palese aria natalizia, la Corte D'appello si é pronunciata sulla incompatibilità del Sindaco Roberto Perrotta.
Il tribunale di Catanzaro a cui il consigliere Ferrari si era rivolto ha respinto il ricorso, grosso modo confermando l'esito del giudizio di primo grado. Perrotta al momento dell'elezione a fine giugno 2017 ed alla convalida degli eletti 14.07.2017 era DEBITORE verso il comune di Paola per la mancata restituzione del 30% delle indennità di amministratori per il mancato rispetto del patto di bilancio per gli anni 2010/2011, nell' ordinanza chiariscono i giudici che, chiamati a valutare l'esistenza delle cause di incompatibilità questi non ne ravvisano l'esistenza in quanto il DEBITO certo (determinato nell'ammontare) liquido (liquidabile economicamente) ed esigibile(non prescritti) del Sindaco, negato in pubblica piazza e in consiglio comunale, non solo esisteva ma che lo stesso Sindaco é "corso" (perché lo paga solo dopo 3 mesi dall elezione, probabilmente temendo la decadenza) a pagarlo quando qualche moderno Giuda lo ha avvertito dell'imminente deposito del ricorso giudiziale, infatti i DEBITI vengono saldati il 25.10.2017 mentre Ferrari depositata il ricorso il 6.11.2017. La domande che mi pongo sono diverse: 1) perché corrono a pagare dei DEBITI che per loro stessa (successiva) dichiarazione ne erano non dovuti? Per evitare la decadenza ovvio, rimuovono gli ostacoli che avrebbero impedito loro di amministrare avendo vinto le elezioni. 2) Perché vanno a pagare senza che nessuno gli avesse intimato nulla? Nessuno gli intima nulla perché il consiglio comunale avrebbe dovuto procedere all'accertamento delle dichiarazioni di Ferrari e successivamente intimare a chi fosse in conflitto, di rimuovere le cause di incompatibilità entro i famigerati 10 giorni. 3) Perché nel primo consiglio comunale si é proceduto alla convalida degli eletti? In quel consiglio comunale del 14.07.2017 si è agito in una maniera al quanto autoritaria tanto che si sono ignorate le richieste, è stato eletto il presidente del consiglio e i lavori sono proseguiti del tutto non curanti delle richieste seppur legittime di un consigliere di minoranza, quel giorno in sostanza, non hanno voluto che gli si rovinasse la festa. D'altronde lo stesso Di Natale in una pubblica manifestazione del suo partito in vista delle elezioni 2017, aveva pubblicamente dichiarato che il Pd non avrebbe fatto da spalla a vecchi cavalli di battaglia in quanto ai tempi sosteneva la propria candidatura a sindaco, infervorandosi sull' incompatibilità di Roberto Perrotta, a causa della pronuncia di dissesto, poi le cose come sono andate le sappiamo tutti, hanno costituito una grande insalata politica di 6 liste e nonostante ciò hanno vinto per soli circa 450 voti arrivati non si bene da quale schieramento politico dell'attuale minoranza. Nella valutazione del ricorso i togati hanno disposto dunque la non incompatibilità del Sindaco (che resta in carica) e di altri componenti (chiesta dai ricorrenti, Ferrari e altri) mentre hanno rigettato le richieste di lite temeraria ex art.96 cpc (richieste dai ricorrenti) ovvero la pretesa risarcitoria per aver sostenuto un processo senza presupposti (i presupposti vi erano e come). Le spese del giudizio di appello rimangono compensate tra le parti(ognuno sostiene le proprie). Sembra chiusa la questione giudiziale circa l'incompatibilità, Perrotta & Co. restano in sella. Continueremo a monitorare la situazione. Per P.C.I. Gianluca Sarpa
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Aprile 2024
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